| Lo Statuto del Comune di Pizzoli | |
Titolo V
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CONSIGLIO DEI RAGAZZI Art. 55 - Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 1.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da un numero di
consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale. 2. I membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi durano in carica un anno e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
Art. 56 - Competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi 1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei giovani della scuola dell’obbligo di Pizzoli, determina l’indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l’esecuzione delle decisioni adottate. 2. Il Consiglio Comunale provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi. 3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Ragazzi; 5. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si tengono nell’aula consiliare del Comune, sono pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti. 6. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti. 7. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono svolte dal Segretario Comunale o da suo delegato. 8. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.
Art. 57 - Il Sindaco dei Ragazzi 1. Il Sindaco dei Ragazzi è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori del Comune, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune. 2. Il candidato che non è stato eletto Sindaco assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Ragazzi e presiede lo stesso in caso di assenza o impedimento del Sindaco dei ragazzi. 3. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei ragazzi presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri. 4. Il Sindaco dei ragazzi nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia in tale sua qualità indossa una fascia tricolore. 5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei ragazzi non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alla medesima carica.
Art. 58 - Competenze del Sindaco dei Ragazzi 1. Il Sindaco dei ragazzi rappresenta il Consiglio Comunale dei ragazzi ad ogni effetto. 2. Spetta al Sindaco dei ragazzi:
3. Il Sindaco dei ragazzi è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei ragazzi, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei ragazzi o il Sindaco del Comune. 4. Il Sindaco dei ragazzi si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale. 5. Il Sindaco dei ragazzi cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e della Giunta Comunale dei ragazzi, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione. 6. Il Sindaco dei ragazzi riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi o a quella della Giunta Comunale dei ragazzi, nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.
Art. 59 - La Giunta dei Ragazzi 1. La Giunta Comunale dei ragazzi è composta dal Sindaco dei ragazzi, che la presiede, e da n. 4 Assessori, nominati dal Sindaco dei ragazzi. 2. Il Sindaco dei ragazzi può scegliere gli Assessori, in numero non superiore a uno, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei ragazzi e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere dei ragazzi. 3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei ragazzi dà comunicazione al Consiglio Comunale dei ragazzi nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali relativi al governo dei ragazzi. 4. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei ragazzi per più di due mandati consecutivi. 5. Non possono far parte della Giunta Comunale dei ragazzi i fratelli e le sorelle del Sindaco dei ragazzi. 6. Il Comune o la Scuola sono tenuti a mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Ragazzi idoneo locale e a fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali. 7. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei ragazzi, il quale potrà ricevere i ragazzi che ne abbiano fatto richiesta.
Art. 60 - Competenze della Giunta Comunale dei ragazzi Sindaco dei Ragazzi 1. La Giunta Comunale dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Alla Giunta Comunale dei ragazzi spetta l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e per l’attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati. 3. La Giunta Comunale dei ragazzi compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei ragazzi e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei ragazzi. 4. La Giunta Comunale dei ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei ragazzi. 5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei ragazzi riferisce al Consiglio Comunale dei ragazzi sulla propria attività.
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