Lo Statuto del Comune di Pizzoli

 

Titolo III




rainbow.gif (4491 byte)

 

 

 

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I° - UFFICI

Art. 31 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1 Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Le norme di tale regolamento devono tenere conto:

a) la semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti nel rispetto delle normative vigenti;

b) l'organizzazione deve essere reale e specifica e contenere regole di Funzionamento che devono rispecchiare la struttura e capacità operativa, il territorio, la cultura, la tradizione, ecc. del Comune al fine di individuare soluzioni appropriate ad ogni problema;

c) distinguere tra i poteri di indirizzo e controllo (propri della politica) da quelli di attuazione e gestione (propri dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi);

d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali, funzioni strumentali e di supporto finalizzate ad assicurare economicità, efficienza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 51 c. 5 bis L. 142/90;

e) collegamento delle attività delle strutture attraverso lo strumento della comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della Legge 7.08.1990, n° 241;

f) orientare i servizi e gli uffici ad operare in logiche di servizio e di efficacia e misurabilità dei risultati sia di quantità sia di qualità;

g) trasparenza attraverso l'individuazione dei responsabili dei procedimenti;

h) orientamento al servizio non solo per la tutela dei diritti, ma anche per il soddisfacimento di bisogni collettivi ed individuali, cosicché il servizio sia centrato sul cliente che lo riceve e sull'ente che lo eroga;

2. Il predetto regolamento disciplina:

a) modalità organizzative per il funzionamento degli uffici e dei servizi

b) dotazione organica

c) le modalità di assunzione all'impiego

d)i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

Esso, altresì, in particolare dovrà prevedere:

a) l'attribuzione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare:

  • la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

  • la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

  • la stipulazione di contratti;

  • gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegno di spesa;

  • gli atti di amministrazione e gestione del personale;

  • i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

  • le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autocertificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

  • gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;

b) la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;

c) particolari modalità di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali;

d) limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presente nell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

 

ART. 32 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1 . I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario, ovvero dal Direttore Generale, se nominato, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

 

ART. 33 - Pareri dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.  Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, il responsabile del servizio finanziario, ai fini della loro esecutività, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

3. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire

b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.

e) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

d) Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

 

Art. 34 - Il Direttore Generale

1. E' consentito all'Ente procedere alla nomina di un direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni associate raggiungono 15.000 abitanti.

2. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal precedente comma 1, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.  Tutte le funzioni ulteriori a quelle previste dalla lega e dal presente Statuto vengono disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

 

ART. 35 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti e tende alla ricerca delle più opportune vie per Garantire contemporaneamente la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Nel caso in cui non venga nominato il Direttore Generale, o che tale funzione non venga conferita al Segretario comunale, quest'ultimo svolge un ruolo attivo nell'organizzazione dell'ente, ponendosi come momento di sintesi, di alta direzione e coordinamento dell'attività ammistrativo-gestionale affidata alla sfera burocratica, sovrintende e coordina le attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze ed attribuzioni;

4. Il Segretario, inoltre,

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e della conferenza dei capigruppo e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nel quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e di atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) collabora con gli organi elettivi e burocratici mediante studi, consulenza, indirizzi, ricerche e proposte operative in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione delle strutture;

d) raccoglie ed elabora informazioni e dati di carattere normativo, organizzativo ecc. per metterli a disposizione dell'intera struttura burocratica per il successivo utilizzo;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari.

6. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento dei Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

8. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.

 

CAPO II° - SERVIZI

Art. 36 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, al sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale, convenzioni ecc.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

 

Art. 37 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

 

Art. 38 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, al servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Il Comune ha facoltà di stipulare con Enti pubblici ed operatori privati convenzioni, ed affidare in appalto la gestione dei servizi.

CAPO III - Finanza e contabilità

Art.39 - Principi e criteri

1. L'attività finanziaria e quella contrattuale del Comune sono regolate dalla legge, dalle norme di contabilità pubblica e dai regolamenti dei contratti e di contabilità.

2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.  E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e dalla gestione dei servizi.

4. Le norme regolamentano disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionari dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

 

ART. 40 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, un Revisore.

2. Quest'ultimo deve essere scelto :

a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5 . Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale su richiesta di quest'ultimi.

6. Il Revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo:

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente:

c) attesta la corrispondenza dei rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta dì deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

 

ART. 41 - Il controllo interno di gestione

1. Il regolamento di contabilità generale definisce le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e dell'azione amministrativa e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.