| Lo Statuto del Comune di Pizzoli | |
Titolo III
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ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI CAPO I° - UFFICI Art. 31 - L'organizzazione degli uffici e del personale 1 Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Le norme di tale regolamento devono tenere conto:
2. Il predetto regolamento disciplina:
Esso, altresì, in particolare dovrà prevedere:
ART. 32 - Responsabili degli uffici e dei servizi 1 . I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario, ovvero dal Direttore Generale, se nominato, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale. 2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
ART. 33 - Pareri dei responsabili degli uffici e dei servizi 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, il responsabile del servizio finanziario, ai fini della loro esecutività, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 3. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente in relazione alle sue competenze. 4. I Responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
Art. 34 - Il Direttore Generale 1. E' consentito all'Ente procedere alla nomina di un direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni associate raggiungono 15.000 abitanti. 2. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal precedente comma 1, le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale. Tutte le funzioni ulteriori a quelle previste dalla lega e dal presente Statuto vengono disciplinate nel regolamento degli uffici e dei servizi.
ART. 35 - Il Segretario Comunale 1. Il Comune ha un Segretario titolare dirigente dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali. 2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti e tende alla ricerca delle più opportune vie per Garantire contemporaneamente la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa. 3. Nel caso in cui non venga nominato il Direttore Generale, o che tale funzione non venga conferita al Segretario comunale, quest'ultimo svolge un ruolo attivo nell'organizzazione dell'ente, ponendosi come momento di sintesi, di alta direzione e coordinamento dell'attività ammistrativo-gestionale affidata alla sfera burocratica, sovrintende e coordina le attività dei Responsabili degli uffici e dei servizi, nel rispetto della loro autonomia e delle loro competenze ed attribuzioni; 4. Il Segretario, inoltre,
5. Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari. 6. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento dei Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. 7. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. 8. Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.
CAPO II° - SERVIZI Art. 36 - Forme di gestione 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, al sensi di legge. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale, convenzioni ecc. 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio. 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. 6. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.
Art. 37 - Gestione in economia 1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 38 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni 1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriata tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, al servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere. 2. Il Comune ha facoltà di stipulare con Enti pubblici ed operatori privati convenzioni, ed affidare in appalto la gestione dei servizi. CAPO III - Finanza e contabilità Art.39 - Principi e criteri 1. L'attività finanziaria e quella contrattuale del Comune sono regolate dalla legge, dalle norme di contabilità pubblica e dai regolamenti dei contratti e di contabilità. 2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. 3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e dalla gestione dei servizi. 4. Le norme regolamentano disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionari dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. 5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
ART. 40 - Revisore dei conti 1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati, un Revisore. 2. Quest'ultimo deve essere scelto :
3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. 4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5 . Il Revisore dei Conti partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale su richiesta di quest'ultimi. 6. Il Revisore, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
7. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 8. Il Revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
ART. 41 - Il controllo interno di gestione 1. Il regolamento di contabilità generale definisce le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo interno della gestione. 2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e dell'azione amministrativa e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati. 3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
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