| Lo Statuto del Comune di Pizzoli | |
Titolo II
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CAPO I° - ORGANI Art. 7 - Organi del Comune 1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto. 2.Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato. 4. La giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, con arrotondamento all'unità superiore e da maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". 4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario se esistente in organico, o da altro Segretario Comunale di altro Comune; 5. I verbali, delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal segretario e dal consigliere anziano. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.
CAPO II° - CONSIGLIO ART. 9 - Il Consiglio Comunale 1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. 3. Il Consiglio comunale dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. 5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo conciliare. 6. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa. 7. Gli atti Fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. 8. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà. 9. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e degli altri enti territoriali sovracomunali.
Art. 9 bis - Istituzione
della figura del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto (in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all’ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio) . 2. Per l’elezione del Presidente del consiglio Comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. 3. Per tale votazione ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente. 4.
Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume - ai sensi del D.Lgs.
267/2000 - la carica appena
eletto. 5.
Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di
dimissione, sospensione ai sensi del T.U. 267/2000, decesso o decadenza a
seguito di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei consiglieri
assegnati ed approvato a maggioranza assoluta degli stessi consiglieri. In
tali casi il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, per gli adempimenti di cui al 2°
comma. 6. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica. 7.
Egli è attributario delle funzioni seguenti: a)
convoca il Consiglio Comunale e ne presiede e dirige le attività; Egli è tenuto a riunire il Consiglio – in un termine non superiore a 20 giorni – quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
ART. 10 - Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale l. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 2. Al fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, salvaguardia equilibrio di bilancio, assestamento di bilancio e verifica linee programmatiche di mandato. 3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato al consiglieri almeno cinque giorni prima, per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima, di quello stabilito per la prima adunanza. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. 5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, la consegna deve risultare dalla relata di notifica del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima. 6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 7. L'elenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso d'eccezionale urgenza. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi ì casi previsti dal regolamento conciliare che ne disciplina il funzionamento. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
ART. 11 - Linee programmatiche di mandato 1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale. 3. Con cadenza almeno annuale e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. 4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo conciliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 12 - Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1. lett. b, n° 2) della Legge 142/'90. 3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
ART. 13 - Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale 1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte da viceSindaco.
ART. 14 - Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali 1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. 2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende e da quelle partecipate, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 16 del presente Statuto. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. 4. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Per le iscrizioni all'ordine del giorno i richiedenti sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune, che ne deve accertare la regolarità, tutti i documenti necessari al compimento dell'atto proposto, compresa la proposta di delibera. In mancanza la richiesta è improponibile. 5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 6. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
ART. 15 - Doveri dei Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e presentarsi con abbigliamento adeguato alla dignità dell'organo. I Consiglieri comunali che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, al sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 15, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, a maggioranza assoluta, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. 2. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. 3. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
ART. 16 - Gruppi consiliari 1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne comunicano al Sindaco e al segretario comunale unicamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. 2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. Nel caso in cui una lista abbia avuto un solo consigliere o in cui il gruppo resta con un solo componente, allo stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo. 3. E' istituita, la conferenza dei capigruppo, rivolta a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 2, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge n° 142/90. 4. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco e di essa ne fanno parte tutti i capigruppo consiliari. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale. 5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.
ART. 17 - Commissioni Consiliari e loro attribuzioni 1. Il Consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dall'apposito regolamento. 3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 4. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. 5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti. 6. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. 7. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
CAPO III° - GIUNTA Art. 18 - Giunta comunale 1. La giunta è l'organo di governo del Comune. 2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. 3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale; 4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale secondo procedure di regolamento. 3. La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
Art. 19 - Nomina della Giunta Comunale 1. Il vice Sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. 3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
Art. 20 - Composizione della giunta 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. 2. Potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri n. 3 Assessori, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa. 3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
Art. 21 - Funzionamento della giunta 1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dagli Uffici. 2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. 3. Le sedute sono valide se sono presenti 3 (tre) componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 22 - Attribuzioni 1. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti. 2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. 3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
CAPO IV° - SINDACO Art. 23 - Sindaco Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/'90 nonché dallo statuto e relativo regolamento comunale. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
ART. 24 - Attribuzioni amministrative del Sindaco 1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori. Può delegare al Consigliere comunale esclusivamente le funzioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. a) b) c) e d) L. 142/90, così come previsto dal successivo 2° comma punto 7) in relazione al disposto di cui all’art. 3, 6° comma L. 142/90 ;
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 5. Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo. 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, e per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del secondo comma del presente articolo, nonché dell'art. 10 della citata legge 142/1990, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto. può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale. 8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 9. Alle spese per il commissario provvede il Comune. 10. Ove il sindaco o il suo sostituito o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza. 11. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di legge.
ART. 25 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'Ente, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale. 2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. 3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
ART. 26 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco 1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
ART. 27 - Il Vice Sindaco 1. Il vice Sindaco nominato tale dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
ART. 28 - Mozione di sfiducia 1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione, viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, al sensi delle leggi vigenti.
ART. 29 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco 1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 30 - Responsabilità degli Amministratori 1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti, è personale e non si estende agli eredi..
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