Lo Statuto del Comune di Pizzoli

 

Titolo I




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Principi Fondamentali

 

Art. 1 - Principi fondamentali

Il Comune di Pizzoli è:

  • ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
  • ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
  • si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
  • realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

 

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana; è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace, dell'uguaglianza e della solidarietà.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.

3. Il Comune cura gli interessi della comunità locale e ne promuove lo sviluppo politico, economico, sociale, civile e culturale operando, tra l'altro, per:

- realizzare una omogenea ed equilibrata diffusione dei servizi nel territorio;

- sostenere la funzione sociale dell'iniziativa economica locale, pubblica e privata, singola o associata;

- attuare, con il responsabile coinvolgimento del volontariato, un sistema di assistenza sociale, nonché di tutela attiva della salute, capace di far superare le forme di disagio sociale e personale;

- la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Il Comune persegue la promozione di:

a) la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

b) il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

c) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

d) il rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

f) il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra sessi;

g) l 'adozione di adeguate forme di assistenza agli anziani e l'inserimento nella vita di comunità dei portatori di handicap;

iniziative per i giovani e per il tempo libero per la realizzazione d'infrastrutture Pubbliche e private, per le attività culturali, ricreative e sportive.

5. I cittadini emigrati e loro discendenti sono parte integrante della Comunità Pizzolana. Il Comune favorisce il loro inserimento nella comunità e li rende partecipi mediante forme opportune.

In particolare il Comune prende iniziative per l'istituzione di un organo permanente di partecipazione.

6. L'azione dell'Amministrazione Comunale è rivolta anche ai cittadini che comunque entrano in rapporto con l'ente locale per ragioni di dimora temporanea di lavoro o di interessi localizzati nel territorio.

 

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Abruzzo, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune sostiene un'organica politica sovracomunale di assetto ed utilizzazione del territorio e di sviluppo economico rispondente alle specifiche caratteristiche ed alla vocazione delle zone montane, informando i rapporti con gli altri Comuni, in particolare con quelli dell'Alta Valle dell'Aterno, con la Provincia e la Regione, ai principi della cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

 

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune si estende secondo la delimitazione territoriale storicamente definitasi; e come tale attualmente sancita dalle rilevazioni dell'Istituto Centrale di Statistica, e costituita dalle seguenti contrade storicamente riconosciute dalla Comunità:

S. Lorenzo - Collemusino - S. Maria - Frattale - Colle - Vallicella - Villa S. Pietro - Villa Mazza - Cavallari - Cermone - Castellina - P.zza Municipio - Villa Ospedale - Villa Re - Villa Perilli - Villa Toppo.

2. Il territorio è da considerare largamente omogeneo ed aggregato sia a livello urbano che sociale ed è costituito da un tessuto urbanistico policentrico continuo ed integrato sia per la presenza di infrastrutture e servizi comuni, che per storia, costumi e tradizioni delle popolazioni locali.

3. La sede comunale è ubicata in Piazza del Municipio.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.  In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

 

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome PIZZOLI e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 18 febbraio 1976 come appresso descritto:
Stemma: d'azzurro a due triangoli d'oro rovesciati uno sopra l'altro e accostati da 2 stelle (8) dallo stesso; nascente dalla punta un monte (3) d'argento.  Ornamenti esteriori del Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 18 febbraio 1976, come appresso descritto: Drappo giallo riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI PIZZOLI.

La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.