| Il Regolamento del Consiglio Comunale | |
PARTE IV
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PARTE
IV-
LE
DELIBERAZIONI
Capo 1 - Le votazioni
Art. 33- Modalità generali 1.
L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata,
normalmente, in forma palese. 2.
Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai
successivi articoli 34 e 35. 3.
Le votazioni in forma segreta sono effettuate con le modalità di cui al
successivo art. 36 quando siano prescritte espressamente dalla legge o
dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto,
l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di
persone. 4.
La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri
non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e,
nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento,
per la legittimità della votazione. 5.
Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: a)
la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di
iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo
stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene
sollevata; b)
le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
c)
per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, la
votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la
suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema
di atto deliberativo; d)
i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o
modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante
dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza
deciso; 6.
Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 7.
Quando è iniziata la votazione sono consentiti solo brevissimi richiami
alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità
della votazione in corso, con esclusione di qualsiasi altro tipo di
intervento. Art.
34 -
Votazioni in forma palese 1.
Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. 2.
Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a
votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
Non è consentito ai Consiglieri presenti in aula di non esprimersi sul
provvedimento in una delle tre forme previste. Il Consigliere che non
esprime in alcun modo la propria volontà viene considerato astenuto. 3.
Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario
comunale, il Presidente ne comunica l'esito e proclama il risultato. 4.
Ogni consigliere può richiedere che il suo voto risulti nominativamente a
verbale e con le motivazioni a sostegno della sua posizione. In tal caso
deve esprimere tale richiesta prima o immediatamente dopo l'espressione
del voto o l'astensione. Art.
35 -
Votazione per appello nominale 1.
Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla
legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su
proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. 2.
Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri
rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è
riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario
stesso. 3.
Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello
nominale è annotato a verbale. Art.
36 -
Votazioni segrete 1.
La votazione mediante scrutino segreto viene effettuata a mezzo di schede. 2.
Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue: a)
le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco,
uguali di colore e formato, prive di segno di riconoscimento; b)
ciascun Consigliere scrive nella scheda il nome o i nomi di coloro
che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione
sottoposto al Consiglio. 3.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti. 4.
I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione sono tenuti a
comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. 5.
Terminata la votazione gli scrutatori con l'assistenza del Segretario,
procedono allo spoglio delle schede ed al computo dei voti. Il Presidente
comunica al Consiglio il risultato, proclamando gli eletti. 6. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti. 7. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, indicandone i nominativi Art.
37 -
Esito delle votazioni 1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. 2.
1 Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario
a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 3.
Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei
votanti. 4.
Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo
Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta
alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto
di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in
una adunanza successiva. 5.
Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo
intervento con la formula 1l
Consiglio ha approvato" oppure 1l
Consiglio non ha approvato". 6.
Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e
contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede
viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi
i non eletti. Art.
38 -
Deliberazioni immediatamente
eseguibili 1.
Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti. 2.
La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta
approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in
forma palese.
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