| Il Regolamento del Consiglio Comunale | |
PARTE II
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PARTE
Il -
I CONSIGLIERI
COMUNALI
Capo
1 -
diritti dei Consiglieri comunali Art. 9 - Proposta di deliberazione 1.
I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa secondo quanto previsto nei commi
e articoli seguenti.
2.
I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni
concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3.
Tali proposte di deliberazione, formulate per scritto ed accompagnate da
una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere
proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le
trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria degli uffici competenti
ai sensi dell'art. 43 del TUOEL e ne informa la Giunta. Il Segretario
comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare
l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del
Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il
Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che
la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La
comunicazione é inviata per conoscenza ai Capigruppo, Se l'istruttoria si
è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine
del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere
proponente.
4.
1 Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di
deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5.
Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni,
integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di
deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al
Presidente del Consiglio Comunale entro il secondo giorno precedente
quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di
limitata entità possono essere presentate, in forma scritta, al
Presidente nel corso della seduta purché non richiedano pareri e
valutazioni tecniche. Ciascun Consigliere può presentare più
emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione
è chiusa.
6.
Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito
trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura
d'urgenza l'istruttoria inserendole immediatamente nel fascicolo in
deposito presso la Segreteria.
Art.
10 – Interrogazione 1.
Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco informazioni
anche con natura di sindacato ispettivo e/o di sollecitare l'intervento
del Comune su temi generali o specifici di interesse comunale.
2.
L'interrogazione, scritta od orale, consiste in una richiesta di
informativa.
3.
All'interrogazione espressa in forma scritta in cui l'interrogante
richiede la risposta in forma scritta il Sindaco è tenuto a dare risposta
senza ritardo e comunque entro 30 giorni. Se
l'interrogante richiede la risposta orale la stessa va data al primo
Consiglio Comunale utile successivamente convocato.
4.
L'interrogazione in forma orale viene proposta durante la seduta del
Consiglio Comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo
ordine del giorno. Se non è possibile la risposta seduta stante, il
Sindaco si riserva di darla al più presto e comunque entro la successiva
seduta del Consiglio Comunale.
5.
Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione per la
stessa seduta. Qualora il Consigliere sia unico rappresentante di un
gruppo consiliare, tale facoltà si intende raddoppiata.
6.
Dopo la risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi
soddisfatto o insoddisfatto.
7.
Quando l'interrogazione ha carattere d'urgenza, può essere effettuata
anche durante l'adunanza ed è regolamentata dall'art. 28 del presente
regolamento.
Art. 11 - Mozione
1.
La mozione è uno strumento di partecipazione del Consigliere comunale
alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta o richiesta che
può essere sottoscritta da uno o più consiglieri, intesa a promuovere
una deliberazione del Consiglio e annunciata in aula.
2.
Il Presidente è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta
successiva. Nel caso in cui la mozione abbia carattere d'urgenza
(dichiarata tale, su richiesta, dal Consiglio Comunale) la discussione può
essere effettuata anche durante l'adunanza in cui è stata comunicata ed
è regolamentata dall'art. 29 ‑ comma 3 ‑ del presente
regolamento.
3.
Nella discussione può intervenire, oltre ad uno dei proponenti, un solo
consigliere per Gruppo.
4. La mozione si conclude con una risoluzione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
Art. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
1.
1 Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità
d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio
di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle
Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni
comunali istituite per legge, dei bandi, di ordinanze emesse dal Sindaco o
da suoi delegati, di determine, di petizioni presentate dai cittadini e di
richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e,
comunque, degli atti consultabili ai sensi del precedente articolo.
2.
La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal
Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta stessa deve
contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la data, la
firma, oltre la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata
esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3.
Il rilascio di copie avviene ove possibile immediatamente e, comunque,
entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si
tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione
della richiesta, ovvero dopo esame della stessa, viene precisato il
maggior termine per il rilascio.
4.
Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od
impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine
di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione
scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il
rilascio.
5.
Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'espressa indicazione che
il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di
Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, b.1, del D.P.R.
26/10/1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo
stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge
8/6/1962, n. 604 e successive modificazioni.
Capo
Il -
Nomine ed incarichi ai
Consiglieri comunali Art. 13 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
1.
Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un
determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere
comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio.
2.
Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per
designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo
comunicare al Sindaco ed al Consiglio, durante la seduta pubblica ed in
forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio
approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale così
espressa. Nel caso in cui la designazione dei gruppi consiliari non sia
univoca si procederà a votare in forma palese le singole proposte e
risulteranno nominati coloro che avranno ricevuto maggiori voti.
Art. 14 - Funzioni rappresentative
1.
I Consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e
manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2.
Per partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può
essere costituita una Delegazione consiliare, composta dal Presidente del
Consiglio e i Capigruppo consiliari. Essa interviene assieme al Sindaco ed
alla Giunta comunale.
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