| Il Regolamento del Consiglio Comunale | |
PARTE III
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PARTE
III-
FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo
1 -
Riunione del Consiglio
comunale Art.
15 -
Convocazione 1.
La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del
Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo. 2.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene
disposta da chi ne fa legalmente le veci. 3.
La prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto è convocata e
presieduta dal Sindaco. Art.
16 -
Avviso di convocazione 1.
La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con
le modalità di cui al presente regolamento. 2.
L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora
dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai
Consiglieri comunali a parteciparvi. 3.
L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza e
se si tiene in prima o seconda convocazione. 4.
Il Consiglio è convocato, oltre che per iniziativa del Presidente, a
seguito di domanda di un quinto dei consiglieri in carica o quando sia
richiesto dal Sindaco o dalla Giunta comunale. L'adunanza del Consiglio
deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 5.
Per motivi d'urgenza derivanti da fatti rilevanti ed
indilazionabili, la convocazione può aver luogo con un preavviso di
almeno ventiquattro ore; in questo caso ogni deliberazione può essere
differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri presenti e l'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai
Consiglieri assenti. Art.
17 -
Ordine del giorno 1.
L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare
in ciascuna adunanza del Consiglio comunale. 2.
Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai
Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 9, 10 e 11. 3.
Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria
concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai
Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. 4.
Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto
l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali
ricorrono le condizioni di cui all'art. 21. Tutti gli altri argomenti
elencati sono trattati in seduta pubblica. 5.
L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del
quale costituisce parte integrante. 6.
Il Presidente può integrare per motivi rilevanti ed indilazionabili
l'ordine del giorno con almeno ventiquattro ore di preavviso. In questo
caso si procederà secondo le regole della convocazione d'urgenza. Art.
18 -
Avviso di convocazione -
Consegna -
Modalità 1.
L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve
essere recapitato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo
comunale, o inviato mediante raccomandata A.R. e deve essere consegnato
almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la
riunione. Per i consiglieri comunali residenti in altri Comuni l'invio
dell'avviso deve avvenire almeno 6 giorni pieni e liberi prima di quello
stabilito per la riunione. 2.
Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi
ricorrenti per calendario. 3.
Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato
almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione. 4.
L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo
del Comune contemporaneamente alla consegna dell'avviso di convocazione ai
consiglieri comunali. 5. Oltre ad essere pubblicato all'Albo pretorio l'avviso di convocazione va reso noto alla comunità tramite la pubblicazione di manifesti da cui risultino il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare.
Capo
Il -
Ordinamento delle adunanze Art.
19 -
Deposito degli atti 1.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio
indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei
quattro giorni pieni precedenti. Quando la data prevista per l'adunanza
del Consiglio coincide con la mezza giornata lavorativa la visione degli
atti deve essere garantita anche nelle ore di chiusura del Comune. Gli
atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti
all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. 2.
La consultazione deve essere garantita negli orari di lavoro degli uffici
comunali. 3.
Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del
Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti
commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I
Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o
citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati. 4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
Capo
III -
Pubblicità delle adunanze Art.
20 -
Adunanze pubbliche 1.
Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito
dall'art. 21. 2.
Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle
adunanze di cui al primo comma senza diritto d'intervento. Art.
21 -
Adunanze segrete 1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Resta salva la possibilità di critica dell'operato dell'amministrazione e dei suoi componenti. 2.
Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano
introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e
comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla,
senza ulteriori interventi. Il Consiglio, riprende i lavori in seduta
segreta. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori,
dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al
successivo comma, escano dall'aula. 3.
Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti
del Consiglio ed al Segretario comunale e l'addetto dell'ufficio di
segreteria, vincolati al segreto d'ufficio. Art. 22 – Adunanze "aperte" 1.
Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi
d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, o a seguito di
delibera consiliare approvata a maggioranza semplice, il Presidente
sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la adunanza
"aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche
nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento. Il
"Consiglio Comunale "aperto" può essere convocato anche su
richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica approvata dal
Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti. 2.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i
Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti
della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di Enti, degli organismi
di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e
sindacali interessate ai temi da discutere. 3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
Capo
IV -
Disciplina delle adunanze Art.
23 -
Comportamento dei Consiglieri 1.
Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più
ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma
essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti
politico‑amministrativi. 2.
Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita
privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto
entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. 3.
Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i
principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama,
nominandolo. 4.
Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella
medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni
rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione
dell'affare in discussione. Nei casi più gravi, dopo ripetuti richiami
senza esito, il Presidente può espellere il Consigliere sino al termine
della discussione sull'oggetto in trattazione. Se il Consigliere contesta
la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione,
decide con votazione in forma palese. Art.
24 -
Ordine della discussione 1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. 2.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove
essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti
coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere
iscritto a parlare. 3.
Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per
richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo
stesso stabiliti. 4.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In
caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo
stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. Art.
25 -
Comportamento del pubblico 1.
Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare
nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento
corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle
opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal
Consiglio. 2.
Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di
qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del
Consiglio o rechi disturbo allo stesso. 3.
1 poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata
al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio
Comunale, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili
Urbani o della Forza Pubblica. 4.
La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente. 5.
Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato
turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente
dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a
quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla
sala fino al termine dell'adunanza. 6.
Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani
i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la
riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa
dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara
definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità
stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori. 7.
Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, fa
predisporre lo stralcio dello stesso nella parte concernente
l'illustrazione delle nonne di comportamento del pubblico, disponendone
l'esposizione nella sala delle adunanze, nello spazio riservato al
pubblico. Art.
26 -
Ammissione di funzionari e
consulenti in sala 1.
Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché
effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti
necessario. 2.
Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di
progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire
illustrazioni e chiarimenti. 3.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal
Sindaco, dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e
consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se
in tal senso richiesto. Art.
27 -
Divieti 1. Durante lo svolgimento delle sedute è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari e, se non espressamente autorizzati dal Presidente videocamere e/o registratori. Tali divieti si applicano sia nello spazio riservato al pubblico sia nello spazio riservato ai consiglieri. 2.
In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si possono
applicare le disposizioni di cui agli art. 23, ultimo comma e 25, comma 5
del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il
pubblico presente.
Capo
V -
Ordine dei lavori
Art.
28
- Comunicazioni
‑ Interrogazioni 1.
La trattazione delle interrogazioni avviene solamente nella parte iniziale
della seduta pubblica. 2.
L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di
presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve
illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il
presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza. 3.
L'interrogazione è letta al Consiglio dal presentatore, con riferimento
al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli
argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa la lettura il Sindaco può
dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore
delegato per materia a provvedervi contenendo il suo intervento entro il
tempo di trenta minuti. 4.
Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per
dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il
suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del
Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del soggetto che
ha dato la risposta. 5.
Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il
diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, che di
regola è il primo firmatario. 6.
Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono
trattate contemporaneamente. 7.
Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine
del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione
dell'argomento al quale si riferiscono. 8.
Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del
giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone
lettura al Consiglio e depositandone il testo nelle mani del Segretario
comunale. 9.
Si considerano urgenti le interrogazioni riguardanti scadenze
improrogabili o fatti avvenuti dopo la convocazione del Consiglio
Comunale. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ove dispongano
degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel
caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, la
stessa verrà inviata entro i quindici giorni lavorativi successivi
all'adunanza. Qualora invece sia indispensabile la risposta orale questa
verrà data durante la successiva seduta del Consiglio Comunale. 10. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente invita i Consiglieri a concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale. 11.
Le interrogazioni, che non dovessero discutersi nella prima seduta valida
per la loro trattazione, saranno riportate per la discussione alla seduta
successiva, seguendo le modalità sopra indicate. Art.
29 -
Ordine di trattazione degli argomenti 1.
Il Consiglio comunale, conclusa la trattazione di eventuali
interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del
giorno. L'ordine previsto di trattazione degli argomenti può, per
giustificato motivo, essere modificato qualora ricorra uno dei seguenti
presupposti:
2.
Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non
risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto
stabilito dai commi seguenti. 3.
Per le mozioni con carattere di urgenza che abbiano per fine di provocare
una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e
sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme
di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la
preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate per iscritto
in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal
comma nove del precedente articolo Art.
30 -
Discussione ‑ Norme generali 1.
Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore nel tempo
massimo di trenta minuti, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a
coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile,
che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando,
dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno
domanda la parola la proposta viene messa in votazione. 2.
Il Sindaco, il relatore e l'Assessore delegato per materia possono
intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci
minuti ciascuno, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della
discussione stessa. 3.
Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri
che ne hanno fatto richiesta, può sintetizzare la discussione avvenuta e
dichiararla chiusa. Art.
31 -
Ritiro di un argomento. Questione pregiudiziale e sospensiva 1.
Il Presidente o l'Assessore proponente o delegato possono ritirare
l'argomento all'ordine del giorno prima del dibattito o durante la
discussione. Successivamente il Presidente passa all'esame del punto
successivo. 2.
La questione pregiudiziale si ha quando viene chiesto che un argomento non
sia discusso, precisandone i motivi. 3.
La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della
trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisandone i motivi. 4.
Le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere poste anche prima
della votazione della deliberazione. 5. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione immediatamente dopo la loro presentazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente ‑ o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri ‑ un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
Capo
VI -
Il verbale Art.
32 -
Il verbale dell'adunanza -
Redazione e firma 1.
L'intera discussione su ogni argomento viene integralmente riportata sul
verbale originale mediante trascrizione dei nastri di registrazione. A tal
fine per rendere chiari gli interventi si attiva, di volta in volta, il
collegamento con il microfono dei singoli consiglieri, prima di ogni
intervento degli stessi e, comunque, solo dopo che questi abbiano ottenuto
la parola dal Presidente. Pertanto tutto ciò che viene dichiarato e
affermato al di fuori di tale situazione non viene considerato normalmente
nel verbale stesso. 1 nastri di registrazione costituiscono mero supporto
tecnico del Segretario e pertanto gli stessi non rientrano tra la
documentazione accessibile. 2.
Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non
debbono essere riportate a verbale. Quando il Consigliere che si ritiene
offeso ne faccia richiesta entro la data di approvazione del verbale
medesimo le stesse sono iscritte a verbale in modo conciso. 3.
Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi
della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno
alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente
giudizi sul loro operato. 4. Il verbale delle adunanze è fissato dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano.
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