Il Regolamento del Consiglio Comunale

 

PARTE II




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PARTE Il - I CONSIGLIERI COMUNALI

 

 

Capo 1 - diritti dei Consiglieri comunali

 

Art. 9 - Proposta di deliberazione

 

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa secondo quanto previsto nei commi e articoli seguenti.

 

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

 

3. Tali proposte di deliberazione, formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale, che le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria degli uffici competenti ai sensi dell'art. 43 del TUOEL e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione é inviata per conoscenza ai Capigruppo, Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

 

4. 1 Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

 

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta purché non richiedano pareri e valutazioni tecniche. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

 

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria inserendole immediatamente nel fascicolo in deposito presso la Segreteria.

 

Art. 10 – Interrogazione

 

1. Ogni consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco informazioni anche con natura di sindacato ispettivo e/o di sollecitare l'intervento del Comune su temi generali o specifici di interesse comunale.

 

2. L'interrogazione, scritta od orale, consiste in una richiesta di informativa.

 

3. All'interrogazione espressa in forma scritta in cui l'interrogante richiede la risposta in forma scritta il Sindaco è tenuto a dare risposta senza ritardo e comunque entro 30 giorni.

Se l'interrogante richiede la risposta orale la stessa va data al primo Consiglio Comunale utile successivamente convocato.

 

4. L'interrogazione in forma orale viene proposta durante la seduta del Consiglio Comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Se non è possibile la risposta seduta stante, il Sindaco si riserva di darla al più presto e comunque entro la successiva seduta del Consiglio Comunale.

 

5. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione per la stessa seduta. Qualora il Consigliere sia unico rappresentante di un gruppo consiliare, tale facoltà si intende raddoppiata.

 

6. Dopo la risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

 

7. Quando l'interrogazione ha carattere d'urgenza, può essere effettuata anche durante l'adunanza ed è regolamentata dall'art. 28 del presente regolamento.

 

Art. 11 - Mozione

 

1. La mozione è uno strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta o richiesta che può essere sottoscritta da uno o più consiglieri, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio e annunciata in aula.

 

2. Il Presidente è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta successiva. Nel caso in cui la mozione abbia carattere d'urgenza (dichiarata tale, su richiesta, dal Consiglio Comunale) la discussione può essere effettuata anche durante l'adunanza in cui è stata comunicata ed è regolamentata dall'art. 29 ‑ comma 3 ‑ del presente regolamento.

 

3. Nella discussione può intervenire, oltre ad uno dei proponenti, un solo consigliere per Gruppo.

 

4. La mozione si conclude con una risoluzione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

 

Art. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

 

1. 1 Consiglieri comunali, con richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di determine, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e, comunque, degli atti consultabili ai sensi del precedente articolo.

 

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta stessa deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la data, la firma, oltre la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

 

3. Il rilascio di copie avviene ove possibile immediatamente e, comunque, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta, ovvero dopo esame della stessa, viene precisato il maggior termine per il rilascio.

 

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

 

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, b.1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8/6/1962, n. 604 e successive modificazioni.

 

 

Capo Il - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

 

Art. 13 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

 

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio.

 

2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare al Sindaco ed al Consiglio, durante la seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale così espressa. Nel caso in cui la designazione dei gruppi consiliari non sia univoca si procederà a votare in forma palese le singole proposte e risulteranno nominati coloro che avranno ricevuto maggiori voti.

 

Art. 14 - Funzioni rappresentative

 

1. I Consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

 

2. Per partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio e i Capigruppo consiliari. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.