Imposta Comunale sugli Immobili - ICI ANNO 2007

 

 

 

 

 

ALIQUOTE - DETRAZIONI - PAgamento - Dichiarazione- Valori aree edificabili

 

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili  situati nel territorio dello Stato;

  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

 

 

FABBRICATI RURALI

 

Sono esclusi dall'imposta i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, purché soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133), così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998.

I fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità devono essere accatastati e comunque scontano l'ici, si  rinvia al sito dell'agenzia del territorio per le informazioni sulle procedure di classamento dei suddetti immobili - www.agenziaterritorio.it.

 

      Attenzione per gli immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o divorzio,  in quanto l'assegnazione del giudice non costituisce alcun diritto reale ma secondo la Corte di Cassazione con il provvedimento di assegnazione si crea in capo all'assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale,  quindi paga l'ici colui che ha il diritto reale a prescindere dall'assegnazione.

 

 

ALIQUOTE

 

Questo Comune ha stabilito con delibera di Giunta Comunale n° 152 del 13 dicembre 2006, per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni d’imposta ai fini i.c.i.:

 

1. Aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

Per le pertinenze si precisa che in base all'art. 18 comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

Con norma regolamentare si può assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado di parentela disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta, ma per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto passivo.

    

2. Aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

 

3. I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI.

 

4. La detrazione di Euro 139,44 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo  dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

5. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

Per la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2007, i contribuenti dovranno  tenere conto di quanto sopra indicato nonché dell’attribuzione o cambiamento della rendita catastale e della rivalutazione delle rendite catastali del 5%, in vigore già dal 1996(Legge 662/96).

 

6. E’ stata previsto, con apposita norma regolamentare, che il credito derivante dalla detrazione per l’abitazione principale, che non sia completamente assorbito dall’imposta dovuta per l’abitazione, si possa utilizzare per una sola pertinenza, quale autorimessa e/o cantina.

 

 

PAGAMENTO

  • Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

  • Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.

  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

  • Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

  • L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

  • Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

Per il pagamento dell’imposta l'agente della riscossione della ProvINCIA di L'Aquila, Gerit spa, invia ai contribuenti moduli prestampati sui quali l’importo da versare deve essere determinato in autoliquidazione dall’interessato  tenuto conto delle avvertenze in precedenza indicate e di quelle che  seguono:

  • Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune  per l’anno 2007 può essere effettuato in due rate, e di seguito si indicano le nuove scadenze fissate per legge,con arrotondamento all'euro per frazioni superiori a 49 centesimi.

  • la prima, entro il16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente;

  • la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’anno 2007, con eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.

  • Il pagamento può essere effettuato sia mediante c/c postale n°243675 intestato alla, G.E.R.I.T. S.p.a. - L’Aquila, sia con versamento diretto all’ufficio dello stesso concessionario: Sportello di L’Aquila, Corso  Vittorio Emanuele, 9, oppure con i vari servizi messi a disposizione dal concessionario, quali pagamento via internet con carta di credito.

Tra le novità di quest'anno c'è la possibilità di liquidare l'ici con il modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata dal 1° maggio 2007.Si precisa che i codici tributo necessari per il versamento telematico sono i seguenti:

 

cod. tributo F24

descrizione

3901 ici per abitazione principale
3902 ici per terreni agricoli
3903 ici per aree fabbricabili
3904 ici per gli altri fabbricati
3906 ici - interessi
3907 ici - sanzioni

Il Comune di Pizzoli è contraddistinto, per il pagamento telematico, dal cod. G726.

 

E’ consentito il pagamento in unica soluzione, entro il mese di giugno 2007 per l’intera  imposta dovuta per l’anno in corso, con le aliquote e le detrazioni dell’anno 2007.

 

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2007 applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

 

La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.

 

 

DICHIARAZIONE

 

      L'art. 1 comma 175, della legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha abrogato l'art. 59 lettera L del D.lgs.15 dicembre 1997 n° 446 che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione ici  con la comunicazione. Quindi dal 1° gennaio 2007 non potranno essere presentate le comunicazioni, ma tutte le variazioni che si sono verificate nel 2006 vanno dichiarate con gli appositi modelli di dichiarazione di cui al decreto ministeriale 10484/2007 del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2007, scaricabile dal sito www.finanze.gov.it.

 

      Chiunque abbia già presentato la comunicazione nel corso del 2006 può considerare assolto l'obbligo dichiarativo data la novità della legge finanziaria.

 

Si avverte inoltre che non è stato ancora emanato il provvedimento dell'Agenzia del Territorio con il quale viene accertata l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali e quindi permane l'obbligo dichiarativo. (modello ici e istruzioni)

 

Si ricorda che in caso di successione ereditaria la dichiarazione non va presentata in caso di successione  aperta entro il 25/10/2001 in quanto una copia della successione stessa verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è bene ricordare che comunque determinate situazioni quali il valore commerciale dell'area fabbricabile oppure la destinazione del fabbricato quale abitazione principale e le pertinenze vanno comunque dichiarate in quanto nel modello delle successioni non emergono tali situazioni.

 

 

valore delle aree fabbricabili

 

Con la delibera di Giunta Comunale n° 152 del 13 dicembre 2006 sono stati riconfermati i valori minimi delle aree edificabili che di seguito si riportano per l’anno 2007:

 

Zona P.R.G. Euro/mq

ZONA COMPLETAMENTO T1

28,00
ZONA COMPLETAMENTO T2 28,00
ZONA COMPLETAMENTO T3 28,00
ZONA DI ESPANSIONE CONVENZIONATA RESIDENZIALE 34,00

ZONA DI ESPANSIONE NON CONVENZIONATE
RESIDENZIALI E P.P.A. NON CONVENZIONATE

14,00
ZONA DI ATTREZZATURE COMMERCIALI DELLA
MEDIA DISTRIBUZIONE E/O RICETTIVE
CONVENZIONATE
34,00
ZONE DI ATTREZZATURE COMMERCIALI DELLA
MEDIA DISTRIBUZIONE E/O RICETTIVE NON
CONVENZIONATE
14,00
ZONE COMMERCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE 28,00
ZONE AREE PRODUTTIVE 8,00

 

 

Pizzoli, 02 maggio 2007

 

Il Responsabile I.C.I.

(Dott. Spennati Osvaldo)

 

Decreto 26 aprile 2007 (prot. n. 10484/2007/DPF/UFF del Ministero delle Finanze.