| Imposta Comunale sugli Immobili - ICI ANNO 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AVVISO I C I ANNO 2011
Aliquote - Detrazioni - Pagamento - Dichiarazione L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
I fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità devono essere accatastati e comunque scontano l'ici, si rinvia al sito dell'agenzia del territorio per le informazioni sulle procedure di classamento dei suddetti immobili - www.agenziaterritorio.it. Per gli immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o divorzio, in quanto l'assegnazione del giudice non costituisce alcun diritto reale ma secondo la Corte di Cassazione con il provvedimento di assegnazione si crea in capo all'assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, paga l'ici colui che ha il diritto reale a prescindere dall'assegnazione.
1.
Aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli altri fabbricati e per
le aree edificabili; Per la pertinenza si precisa che in base all'art. 3 comma 1, del Regolamento Comunale, l’agevolazione è attribuita ad una sola pertinenza per unità immobiliare. Con norma regolamentare si può assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta , entro il primo grado e secondo di parentela,e utilizzata come abitazione principale, ma per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto passivo. 3. I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI. 4. La detrazione di Euro 139,44 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
E’ stato
previsto, con apposita norma regolamentare, che il credito derivante dalla
detrazione per l’abitazione principale, che non sia completamente assorbito
dall’imposta dovuta per l’abitazione, si possa utilizzare per una sola
pertinenza, quale autorimessa e/o cantina. PAGAMENTO
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); - per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10; - per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per il
pagamento dell’imposta l'agente della riscossione della Provincia di
L'Aquila, EQUITALIA GERIT spa, invia ai contribuenti moduli
prestampati sui quali l’importo da versare deve essere determinato in
autoliquidazione dall’interessato tenuto conto delle avvertenze in
precedenza indicate e di quelle che seguono:
Si può liquidare l'ICI anche con il modello F24 sezione ICI. Si precisa che i codici tributo necessari per il versamento telematico sono i seguenti:
Il Comune di Pizzoli è contraddistinto, per il pagamento telematico, dal cod. G726. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2011 applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.
La ricevuta
del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.
DICHIARAZIONE A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI). Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:
– gli
atti di compravendita di immobili;
Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, poiché il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale - è divenuto obbligatorio da detta data. Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it.
IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:
• GLI
IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
– i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
-
Per i
fabbricati dichiarati inagibili a seguito del sisma del 06/04/2009, il
proprietario deve dichiarare l’inagibilità dell’immobile con apposita
dichiarazione ICI con allegata la relativa scheda di verifica.
– i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a
titolo principale e dai medesimi condotti. Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto. • GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI. Si tratta in particolare degli: – immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data. Si tratta dei seguenti atti:
•
assegnazione divisionale a conto di futura divisione; Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Le fattispecie più significative sono le seguenti :
• l’immobile
è stato oggetto di locazione finanziaria. • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza; • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
• l’immobile
è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure
è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
• l’immobile
è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse
finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616. • per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione; • l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio; • l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA); • è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto; • è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI; • l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
• le
parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile
sono accatastate in via autonoma.
•
l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.
Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà). • l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione; • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori). • l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria; • l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno 2011 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Si ricorda che: • soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410; • nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore; • nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi.
Si ricorda
che in caso di successione ereditaria la dichiarazione non va
presentata in caso di successione aperta entro il 25/10/2001 in quanto una
copia della successione stessa verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate. A
tal proposito è bene ricordare che comunque,in determinate situazioni quali
ad esempio, l’ utilizzo del fabbricato come abitazione principale e le
pertinenze vanno comunque dichiarate, oppure quando sussiste il diritto di
usufrutto, in quanto nel modello delle successioni non emergono tali
situazioni.
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI Sono stati riconfermati i valori minimi delle aree edificabili che di seguito si riportano per l’anno 2011:
Pizzoli, 28 aprile 2011
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