Imposta Comunale sugli Immobili - ICI ANNO 2008

 

 

 

 

 

A V V I S O   I C I

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato con decreto l’abolizione integrale dell’Ici sulla prima casa e relativa pertinenza.  Pertanto per le abitazioni principali il versamento non è dovuto già dall’acconto di giugno.  Continua ad essere dovuta l’Ici per le abitazioni principali di lusso categ. A1- A8 – A9 (ville, case signorili e castelli).

 

 

Aliquote - Detrazioni - Pagamento - Dichiarazione- Valori aree edificabili

 

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili  situati nel territorio dello Stato;

  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;

  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

 

 

FABBRICATI RURALI

 

Sono esclusi dall'imposta i fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, purché soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133), così come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998.

I fabbricati che hanno perso i requisiti della ruralità devono essere accatastati e comunque scontano l'ici, si  rinvia al sito dell'agenzia del territorio per le informazioni sulle procedure di classamento dei suddetti immobili - www.agenziaterritorio.it.

 

      Per gli immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione coniugale o divorzio,  in quanto l'assegnazione del giudice non costituisce alcun diritto reale ma secondo la Corte di Cassazione con il provvedimento di assegnazione si crea in capo all'assegnatario un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, paga l'ici colui che ha il diritto reale a prescindere dall'assegnazione.

 

 

ALIQUOTE

 

Questo Comune non ha modificato le aliquote già in vigore nell'anno 2007 e quindi per l'anno 2008 si confermano le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta ai fini i.c.i.:

 

1. Aliquota ordinaria del 5,5 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

 

2. Aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 

Per le pertinenze si precisa che in base all'art. 18 comma 2, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

Con norma regolamentare si può assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il primo grado di parentela disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta, ma per usufruire di tale agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto passivo.

    

3. I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI.

 

4. La detrazione di Euro 139,44 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo  dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

 

Per la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2008, i contribuenti dovranno  tenere conto di quanto sopra indicato nonché dell’attribuzione o cambiamento della rendita catastale e della rivalutazione delle rendite catastali del 5%, in vigore già dal 1996(Legge 662/96).

 

E’ stato previsto, con apposita norma regolamentare, che il credito derivante dalla detrazione per l’abitazione principale, che non sia completamente assorbito dall’imposta dovuta per l’abitazione, si possa utilizzare per una sola pertinenza, quale autorimessa e/o cantina.

 

 

Detrazione statale per l’abitazione principale

 

Come disposto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per l’anno 2008) dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo,oltre alla detrazione comunale, pari all’1,33 per mille del valore imponibile, ai fini ICI, dell’abitazione principale ( l’art. 1 commi 5 e 6 lettera B) della legge 24 dicembre 2007 n°244) quindi la rendita aumentata del 5% e moltiplicata per 100.

 

Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, deve essere incluso anche il valore delle  eventuali pertinenze del fabbricato adibito ad abitazione principale. Tale detrazione spetta, sino a concorrenza d’imposta dovuta per l’abitazione principale e nel limite massimo di Euro 200,00. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la fruizione di detta detrazione valgono le medesime disposizioni fissate per la detrazione per l’abitazione principale deliberata dal comune, quindi è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e deve essere calcolata facendo riferimento non alle quote di possesso eventualmente spettanti ai diversi comproprietari o titolari di diritti reali sullo stesso ma proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica. In pratica anche l’ulteriore detrazione viene suddivisa in parti uguali nel caso di due o più comproprietari coabitanti per il medesimo periodo.

 

Per una migliore comprensione delle modalità di calcolo si rimanda alla circolare n° 1 del 31.01.2008 e 11/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 10.04.2008, pubblicate sul sito www.agenzia.entrate.it.

 

Tale disposto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP, attuali ATER) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

 

 

CASI NEI QUALI NON SPETTA LA DETRAZIONE STATALE DELL’1,33 PER MILLE.

 

1. Alle abitazioni censite alle categorie A/1, A/8 e A/9.

 

 

PAGAMENTO

  • Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

  2. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

  3. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

  • Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.

  • Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

  • Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75.

  • L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

  • Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, allo scopo di determinare l'imposta, può essere utile consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

Per il pagamento dell’imposta l'agente della riscossione della Provincia di L'Aquila, Gerit spa, invia ai contribuenti moduli prestampati sui quali l’importo da versare deve essere determinato in autoliquidazione dall’interessato  tenuto conto delle avvertenze in precedenza indicate e di quelle che  seguono:

  • Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune  per l’anno 2008 può essere effettuato in due rate, e di seguito si indicano le nuove scadenze fissate per legge,con arrotondamento all'euro per frazioni superiori a 49 centesimi. Si rimanda al sito internet http://www.dossier.net/guida/calcola.htm per il calcolo automatico dell'imposta.

  • la prima rata, entro il16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente;

  • la seconda rata, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’anno 2008, con eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta.

  • Il pagamento può essere effettuato sia mediante c/c postale n°88777040 intestato alla, Equitalia G.E.R.I.T. S.p.a. - Pizzoli - AQ - ICI (nuovo conto corrente attivato dal 2008), sia con versamento diretto all’ufficio dello stesso concessionario: Sportello di L’Aquila, Corso  Vittorio Emanuele, 9, oppure con i vari servizi messi a disposizione dal concessionario, quali pagamento via internet con carta di credito.

Si può liquidare l'ici con il modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata dal 1° maggio 2008. Si precisa che i codici tributo necessari per il versamento telematico sono i seguenti:

 

cod. tributo F24

descrizione

3901 ici per abitazione principale
3902 ici per terreni agricoli
3903 ici per aree fabbricabili
3904 ici per gli altri fabbricati
3906 ici - interessi
3907 ici - sanzioni

Il Comune di Pizzoli è contraddistinto, per il pagamento telematico, dal cod. G726.

 

E’ consentito il pagamento in unica soluzione, entro il mese di giugno 2008 per l’intera  imposta dovuta per l’anno in corso, con le aliquote e le detrazioni dell’anno 2008.

 

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2008 applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

 

La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.

 

 

DICHIARAZIONE

 

      L'art. 1 comma 175, della legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) ha abrogato l'art. 59 lettera L del D.lgs.15 dicembre 1997 n° 446 che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione ici  con la comunicazione. Quindi dal 1° gennaio 2007 non potranno essere presentate le comunicazioni, ma tutte le variazioni che si sono verificate nel 2007 vanno dichiarate con gli appositi modelli di dichiarazione di cui al decreto ministeriale del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2007, scaricabile dal sito www.finanze.gov.it.

 

A partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

 

Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

 

Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

 

Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

  • dal 15 giugno 2004 per:

    – gli atti di compravendita di immobili;

    - gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

     

  • dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

Non si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI per gli atti notarili formati o autenticati a decorrere dal 1° giugno 2007 relativi ad immobili ubicati nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, poiché il MUI - che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione ed alla voltura catastale - è divenuto obbligatorio da detta data.

 

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito www.agenziaterritorio.it.

 

 

IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

 

Le norme di semplificazione innanzi illustrate prevedono che la dichiarazione ICI deve essere presentata quando:

 

• GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

 

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’applicabilità della riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l’applicazione dell’agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

Occorre ad ogni modo precisare che il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare,

può stabilire ulteriori modalità di attestazione di tale condizione;

 

– i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Rientrano in tale tipologia di immobili le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto.

 

• GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È STATO UTILIZZATO IL MUI.

Si tratta in particolare degli:

– immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data. Si tratta dei seguenti atti:

• assegnazione divisionale a conto di futura divisione;

• conferma (quando previsto da leggi speciali);

• cessioni di beni ai creditori;

• cessioni di diritti reali a titolo gratuito;

• convenzioni matrimoniali;

• costituzione di diritti reali a titolo gratuito;

• costituzione di fondazione;

• costituzione di fondo patrimoniale;

• divisioni;

• donazioni;

• permuta;

• prestazione in luogo dell’adempimento con trasferimento di diritti di cui all’art. 1197 del codice civile;

• quietanza con trasferimento di proprietà;

• retrocessione;

• ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;

• riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;

• rinunzia di legato;

• acquisto di legato;

• costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

 

– immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano – Bozen. Il MUI, infatti, è utilizzato per il solo adempimento della registrazione, mentre la sua estensione alla voltura catastale deve essere ancora attuata con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio, d’intesa con i medesimi enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280.

 

Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

 

Le fattispecie più significative sono le seguenti :

• l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.

Si precisa che se è stato stipulato nel corso dell’anno 2006 un contratto di locazione finanziaria riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la dichiarazione deve essere presentata nell’anno 2008, poiché, in tal caso, è solo dall’anno 2007 che si è avuta la variazione della soggettività passiva;

 

• l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

 

• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.

 

Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un’area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;

 

• il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;

 

• l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;

 

• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;

 

• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

 

• l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;

 

• l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;

 

• l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

 

• per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;

 

• l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;

 

• l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);

 

• è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;

 

• è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;

 

• l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

 

• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.

 

Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;

 

• l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).

L’art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione, mentre l’obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;

 

• l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

 

• si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori).

 

• l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;

 

• l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

 

 

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno 2007 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

 

Si ricorda che:

• soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410;

• nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore;

• nel caso di multiproprietà l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dei singoli soggetti passivi.

 

Si ricorda che in caso di successione ereditaria la dichiarazione non va presentata in caso di successione  aperta entro il 25/10/2001 in quanto una copia della successione stessa verrà inviata dall’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è bene ricordare che comunque determinate situazioni quali il valore commerciale dell'area fabbricabile oppure la destinazione del fabbricato quale abitazione principale e le pertinenze vanno comunque dichiarate in quanto nel modello delle successioni non emergono tali situazioni.

 

 I modelli sono disponibili in Comune gratuitamente.

 

 

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

 

Sono stati riconfermati i valori minimi delle aree edificabili che di seguito si riportano per l’anno 2008:

 

Zona P.R.G. Euro/mq

ZONA COMPLETAMENTO T1

28,00
ZONA COMPLETAMENTO T2 28,00
ZONA COMPLETAMENTO T3 28,00
ZONA DI ESPANSIONE CONVENZIONATA RESIDENZIALE 34,00

ZONA DI ESPANSIONE NON CONVENZIONATE
RESIDENZIALI E P.P.A. NON CONVENZIONATE

14,00
ZONA DI ATTREZZATURE COMMERCIALI DELLA
MEDIA DISTRIBUZIONE E/O RICETTIVE
CONVENZIONATE
34,00
ZONE DI ATTREZZATURE COMMERCIALI DELLA
MEDIA DISTRIBUZIONE E/O RICETTIVE NON
CONVENZIONATE
14,00
ZONE COMMERCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE 28,00
ZONE AREE PRODUTTIVE 8,00

 

 

Pizzoli, 22 maggio 2008

 

Il Responsabile I.C.I.

(Dott. Mari Roberto)

 

Il Sindaco

(Geom Anastasio Giovannino